1. È istituita in Foggia una sezione staccata della corte d'appello di Bari e una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Foggia e di Lucera.
1. È istituita in Foggia una sezione staccata del tribunale per i minorenni di Bari, con giurisdizione sul territorio comprendente la provincia di Foggia.
1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, nonché a determinare l'organico e le strutture necessari al loro funzionamento, rivedendo le piante organiche degli altri uffici.
1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte d'appello, alla corte di assise d'appello e al tribunale per i minorenni di Bari, di competenza dei tribunali di Foggia e di Lucera, sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei medesimi uffici.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali per i quali, alla medesima data di cui al